Sull’impugnativa del lodo irrituale

Il Tribunale di Milano ha recentemente pronunciato una sentenza in cui ha affrontato il tema dell’errore rilevante ai fini della invalidità del lodo pronunciato in un arbitrato irrituale, ribadendo che deve trattarsi di errore su circostanze di fatto e non di un errore di valutazione da parte degli arbitri delle stesse circostanze di fatto, né di un errore di diritto relativo alla disciplina applicabile al caso concreto.  Il testo integrale della sentenza è disponibile qui, nell’archivio di Giurisprudenza delle Imprese.

Il procedimento concluso con la sentenza in commento era un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, promosso dal debitore/ingiunto cui era stato ordinato il pagamento di una somma di danaro oggetto di condanna in un lodo arbitrale irrituale; lodo che, a dire dell’opponente, sarebbe stato nullo o comunque invalido.

L’opposizione a decreto ingiuntivo è stata respinta dal giudice.

Il Tribunale di Milano ha richiamato la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale “il lodo arbitrale irrituale – come la perizia contrattuale – per la sua natura, quoad ad effectum, negoziale, essendo volto ad integrare una manifestazione di volontà negoziale con funzione sostitutiva di quella delle parti in conflitto, e per esse vincolante, è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, con conseguente inoppugnabilità per nullità ai sensi dell’art. 828 cod. proc. civ.”.

Sempre secondo l’orientamento della Cassazione, condiviso dal giudice milanese, “l’errore del giudizio arbitrale, per essere rilevante, secondo la previsione dell’art. 1428 cod. civ., deve essere sostanziale – o essenziale – e riconoscibile – artt. 1429 e 1431 cod. civ. – e cioè, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, devono essere gli arbitri incorsi in una falsa rappresentazione o alterata percezione degli elementi di fatto determinata dall’aver ritenuto esistenti fatti che certamente non lo sono e viceversa, ovvero contestati fatti che tali non sono – analogamente all’errore revocatorio contemplato, per i provvedimenti giurisdizionali, dall’art. 395 cod. proc. civ., n. 4” (così Cass., Sez. III Civ., 1 dicembre 2009, n. 25268, disponibile qui; nello stesso senso, tra le tante, Cass., Sez. I Civ., 19 dicembre 2008, n. 29772, disponibile qui; Cass., Sez. I Civ., 15 settembre 2004, n. 18577, disponibile qui; Cass., Sez. I Civ., 18 settembre 2001, n. 11678, disponibile qui).

Il Tribunale di Milano ha quindi rigettato le censure formulate nei confronti del lodo irrituale, in quanto relative “non tanto ad un errore di fatto avente le connotazioni ex art. 395, n. 4), cpc, ma piuttosto al convincimento raggiunto dagli arbitri dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti (…) In altre parole, la difesa di parte opponente censura il criterio di valutazione applicato dagli arbitri, che però costituisce il punto d’arrivo di un’indagine ermeneutica, e non la conseguenza di fatti o di circostanze in realtà insussistenti, essendo accertato che gli arbitri non hanno percepito dati materiali diversi da quelli ad essi sottoposti dalle parti, ma li hanno interpretati in modo che l’opponente ritiene erroneo”.

Dal testo della sentenza emerge pure che le parti, nei loro scritti difensivi finali, hanno discusso la questione dell’invalidità del patto di opzione (ossia del patto il cui inadempimento aveva condotto alla condanna del debitore/opponente), per una asserita violazione del divieto del patto leonino.

Anche questo profilo di censura è stato però respinto dal Tribunale di Milano.  Il giudice ha innanzi tutto osservato che “si verte in ipotesi di patto leonino solo nei casi in cui l’esclusione di un socio dalle perdite o dagli utili sia assoluta e costante e non risponda a interessi meritevoli di tutela” (in tal senso, Cass., Sez. I Civ., 29 ottobre 1994, n. 8927, richiamata dal giudice milanese; si veda anche Cass., Sez. II Civ., 21 gennaio 2000, n. 642).  Ebbene, nel caso sottoposto al suo esame, il Tribunale di Milano ha ritenuto che l’esclusione dalle perdite di un socio (realizzata tramite il meccanismo di funzionamento di una opzione put) aveva una durata limitata nel tempo e quindi non era assoluta e costante.  Inoltre, sempre secondo il Tribunale, la pattuizione non poteva neppure essere ritenuta immeritevole di tutela, posto che l’opzione in parola “rientrava – secondo quanto pare incontestato in causa – in una complessa operazione finalizzata a consentire l’integrazione societaria ed industriale (…) al fine di un auspicato rafforzamento della dimensione patrimoniale (…)”, con lo scopo di dotare la società le cui quote erano oggetto dell’opzione “delle risorse patrimoniali, finanziarie e di know how necessarie per incrementare la sua quota di mercato sul mercato domestico e per competere efficacemente sul mercato internazionale”.

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