Arbitrato e impugnazione di delibere assembleari

Roberto Oliva

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17283 del 28 agosto 2015, ha affermato la competenza arbitrale a decidere una causa di impugnazione di delibere assembleari in presenza di una clausola compromissoria statutaria che, nulla disponendo su questo specifico tema, si limita a devolvere agli arbitri le “controversie che dovessero insorgere tra la società e ciascun socio, ovvero tra i soci medesimi (…) in dipendenza dell’attività sociale“. Qui il testo integrale dell’ordinanza.

Due socie di minoranza di una società per azioni hanno chiesto al Tribunale di Roma di annullare due delibere assembleari: la prima era quella di approvazione del bilancio di esercizio (che a dir delle attrici sarebbe stato redatto in violazione dei criteri di valutazione di cui all’art. 2426, co. 1, n. 8/bis cod. civ.) e la seconda era quella di aumento del capitale sociale (in tesi viziata perché adottata con abuso della regola di maggioranza, ossia all’esclusivo scopo di avvantaggiare un socio in danno degli altri).

La società (e il socio cui veniva addebitato un abuso della maggioranza) si sono costituiti in giudizio, eccependo l’incompetenza del Tribunale di Roma, ai sensi dell’art. 23 dello statuto sociale, che come detto prevede la devoluzione in arbitri, tra l’altro, “delle controversie che dovessero insorgere tra la società e ciascun socio, ovvero tra i soci medesimi (…) in dipendenza dell’attività sociale“.

Il Tribunale di Roma ha accolto solo parzialmente l’eccezione: ha infatti dichiarato devoluta alla competenza degli arbitri esclusivamente la domanda di annullamento della delibera di aumento del capitale.  Per quanto invece riguarda l’impugnazione di bilancio, è probabile che il Tribunale di Roma abbia seguito l’orientamento della Suprema Corte, secondo il quale non sarebbe compromettibile in arbitri una controversia relativa alla validità della delibera di approvazione di bilancio, ove vengano lamentati, come nel caso in parola, vizi relativi al suo contenuto (v. Cass., Sez. VI, 10 giugno 2014, n. 13031, disponibile qui, di cui avevo parlato in questo post).

Le socie attrici hanno quindi proposto regolamento di competenza, ritenendo erronea sotto più profili la pronunzia del Tribunale di Roma.  A loro avviso, in particolare, le controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari sarebbero devolute alla cognizione arbitrale solo ove ciò sia espressamente previsto nella clausola compromissoria statutaria.  In mancanza, come nel caso di specie, la competenza resterebbe in capo al giudice statale.

Sul punto, la Corte di Cassazione ha rilevato che “non v’è alcun argomento (né letterale né, tantomeno, di natura sostanziale) dal quale possa desumersi che il legislatore ha inteso escludere la controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari (…) dal novero di quelle arbitrabili (…) qualora abbiano ad oggetto diritti disponibili” e, dichiarando espressamente di condividere l’opinione espressa dal Tribunale di Roma, ad avviso del quale “l’impugnativa di una delibera societaria non è altro che una controversia tra socio e società“, ha rigettato il ricorso e confermato la competenza degli arbitri.

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